IL MARCHIO DI FORMA – ANNULLAMENTO DEL MARCHIO DI FORMA DEL CUBO DI RUBIK
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento CE n. 40/94, anche i segni costituiti dalla forma del prodotto o della confezione di esso, così come quelli costituiti dalle parole, compresi i nomi di persona, dai disegni, dalle lettere, dalle cifre, dai suoni, dalle combinazioni o dalle tonalità cromatiche, possono costituire oggetto di registrazione come marchio comunitario di impresa, purché il segno sia graficamente riproducibile e adatto a distinguere il prodotto o il servizio di una impresa da quelli delle altre imprese.
Tuttavia, la forma di un prodotto non è sempre registrabile, specificamente quando il segno è costituito dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (art. 7, paragrafo 10, lett. e), ii) del Regolamento CE n. 40/94).
La ratio di tale norma è evitare che la protezione dei marchi attribuisca ad una impresa un monopolio su soluzioni tecniche di un prodotto.
Alla stregua di tale principio la Corte di Giustizia Europea, con la decisione del 10 novembre del 2016 n. 30, ha annullato sia la decisione del Tribunale dell’Unione Europea del 25.11.2014 sia la decisione precedente della Commissione di Ricorso dell’E.U.I.P.O., poichè entrambi tali organi giudicanti avevano effettuato una valutazione restrittiva dei criteri di valutazione di cui all’art. 7 paragrafo 1, lettera e), ii), del Regolamento CE n. 40/94, affermando che, ai fini dell’analisi della funzionalità delle caratteristiche essenziali del segno in oggetto, si dovesse effettuare una valutazione essenzialmente fondata sulla rappresentazione grafica della forma registrata come marchio senza esaminare elementi supplementari.
La Corte di Giustizia Europea, invece, con la predetta decisione, ha dichiarato che le caratteristiche essenziali del marchio di forma debbano essere specificamente identificate e valutate alla stregua della funzione tecnica del prodotto di cui si tratta anche se, come nel caso del cubo di Rubik, il marchio contestato sia stato registrato come “puzzle tridimensionali” in generale, e cioè senza limitarsi a quelli con capacità di rotazione, e anche se il titolare di detto marchio non abbia allegato alla domanda di registrazione una descrizione che specificasse che la forma in esame aveva una capacità di rotazione. Diversamente, si vanificherebbe la ratio sopra descritta dell’art. 7 paragrafo 1, lettera e), ii), del Regolamento CE n. 40/94.