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IL VALORE ARTISTICO DELL’INDUSTRIAL DESIGN

IL VALORE ARTISTICO DELL’INDUSTRIAL DESIGN

Ai sensi dell’art. 2, n. 10), della legge sul diritto d’autore (Legge. n. 633 del 1941), affinchè le opere di disegno industriale siano proteggibili tramite il diritto d’autore è necessario che
esse abbiano non solo “carattere creativo” ma anche “valore artistico”. Il requisito del “valore artistico” è stato, fin dalla sua previsione, oggetto di vivace dibattito da parte della dottrina e della giurisprudenza, sia nazionale sia europea, le quali hanno codificato nozioni diverse di “valore artistico” ma contrassegnate da connotazioni prevalentemente soggettive e pertanto inidonee ad essere considerati parametri certi.
Specificamente, parte della dottrina e della giurisprudenza hanno affermato che sussiste il valore artistico quando l’opera di disegno industriale è idonea a suscitare emozioni estetiche. Altra parte della dottrina e della giurisprudenza hanno ancorato la nozione di valore artistico al risultato della comparazione tra una maggiore creatività o originalità delle forme dell’opera del disegno industriale in ipotesi considerate rispetto a quelle abitualmente riscontrabili nei prodotti similari già presenti sul mercato.
Entrambi questi criteri di valutazione non possono essere definiti certi e sicuri poiché ancorati a valutazioni soggettive condizionate dal senso estetico di chi effettua la valutazione, dalla sua cultura, dalla sua sensibilità artistica, dal suo gusto, dal suo sistema percettivo e da altri elementi e ciò, inevitabilmente, conduce a valutazioni differenti e discordanti tra di esse.
Per tale motivo, la Corte di Cassazione con la sentenza del 13 novembre 2015 n. 23292 ha elencato dei parametri oggettivi che, valorizzando e dando consistenza alle impressioni soggettive, possono indurre una uniformità tra le possibili decisioni assunte dai giudici su una medesima fattispecie. Tali parametri comprendono il riconoscimento che l’oggetto di design ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, gli articoli di critici esperti, nonché l’acquisizione da parte dell’opera disegno industriale di un valore talmente elevato tale da far intuire che detta opera abbia acquisito, oltre al valore
commerciale, un valore artistico.

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