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INTRODOTTE NUOVE TIPOLOGIE DI MARCHI (D.M. M.I.S.E. 01.06.2021 N. 119).

INTRODOTTE NUOVE TIPOLOGIE DI MARCHI (D.M. M.I.S.E. 01.06.2021 N. 119).

Il 09.09.2021 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale del M.I.S.E. (Ministero dello Sviluppo Economico) del 01.06.2021 n. 119 che ha modificato, in esecuzione della Direttiva U.E. n. 2015/2436 Sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa”, il Regolamento di attuazione del Codice di Proprietà Industriale del 13.01.2010 n. 33. Tra le varie modifiche, anche di natura procedurale, meritano attenzione quelle introdotte dall’art. 11 del suddetto D.M. del M.I.S.E. che introduce nuove tipologie di marchio, accanto a quelle tradizionali del “marchio denominativo” e del “marchio figurativo”.  

Specificamente, sono stati introdotti: il marchio di forma tridimensionale; il marchio di posizionamento; il marchio a motivi ripetuti; il marchio di colore; il marchio sonoro; il marchio di movimento; il marchio multimediale; il marchio olografico.

L’art. 11 del D.M. del M.I.S.E. n. 119/2021 in esame fornisce dettagliate definizioni di essi:

  • marchio di forma tridimensionale: è “il marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto, è rappresentato attraverso una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica. La riproduzione grafica o fotografica può comprendere diverse vedute. Qualora sia fornita in un formato diverso da quello elettronico, la rappresentazione è costituita da un numero di vedute del marchio non superiori a cinque”;
  • marchio di posizionamento: è “il marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto, è rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti. Gli elementi che non fanno parte dell’oggetto della registrazione sono esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate”.

“La rappresentazione è accompagnata da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti”;

  • marchio a motivi ripetuti: il marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente, è rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione. La rappresentazione è accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarità della ripetizione degli elementi;
  • marchio di colore:

1) marchio di colore unico: qualora sia costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni, è rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall’indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto;

2) marchio costituito da una combinazione di colori: qualora sia costituito esclusivamente da una combinazione di colori senza contorni, è rappresentato attraverso una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall’indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto. Può essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori;

  • marchio sonoro: il marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni, rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una presentazione accurata del suono in notazione musicale. Tale rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la tipologia di suono;
  • marchio di movimento: “il marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento, è rappresentato attraverso un file video oppure da una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione”.

“Qualora siano utilizzate immagini statiche, esse sono numerate e accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza. Il numero delle immagini statiche e i limiti di dimensione massima dei file video sono stabiliti dal decreto indicato dal comma 5”;

  • marchio multimediale: “il marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione, è rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono, entro i limiti di dimensione massima stabiliti con il decreto indicato dal comma 5, e accompagnato da descrizione esplicativa”;
  • marchio olografico: il marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche, è rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l’effetto olografico nella sua interezza, entro i limiti di dimensione stabiliti con decreto indicato dal comma 5”.

Anche per essi, presupposto indefettibile per chiederne la registrazione, è che il singolo marchio “possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro e preciso, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare (art. 11, comma 1°, D.M. M.I.S.E. n. 119/2021).

Inoltre, qualora il marchio da registrare non rientri in nessuna delle tipologie espressamente elencate dall’art. 11 medesimo o qualora rientri in più di una di tali tipologie “la sua rappresentazione è conforme agli standard di cui al comma 1 e può essere accompagnato da una descrizione.” (art. 11, comma 4°, D.M. M.I.S.E. n. 119/2021).

 

 

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