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DIRITTO D’AUTORE NEL MERCATO UNICO DIGITALE: Introdotte Maggiori Tutele Per Il Diritto D’autore E I Diritti Connessi Al Diritto D’autore Nel Mercato Unico Digitale, Sia Italiano Che Europeo (Decreto Legislativo 08.11.2021 N. 177).

DIRITTO D’AUTORE NEL MERCATO UNICO DIGITALE: introdotte maggiori tutele per il diritto d’autore e i diritti connessi al diritto d’autore nel mercato unico digitale, sia italiano che europeo (Decreto Legislativo 08.11.2021 n. 177).

Il 12 Dicembre 2021 entra in vigore il Decreto Legislativo dell’08.11.2021 n. 177 che attua la Direttiva UE n. 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, che implementa gli strumenti a tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi al diritto d’autore nel mercato digitale, in considerazione dei cambiamenti tecnologici dei nostri tempi.

Tra le numerose novità introdotte, è possibile annoverare la previsione di:

– un “equo compenso” che i prestatori di servizi delle società dell’informazione (ossia, ai sensi dell’art. 1, lett. n) del D. L.vo n. 177/2021, che inserisce l’art. 102-sexies della Legge n. 633/1941, “dei prestatori di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale, o uno dei principali scopi, è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti, caricati dai suoi utenti e da lui organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente”) a favore degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico per l’utilizzo online di dette pubblicazioni di carattere giornalistico;

– specifiche ipotesi di responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, tra le quali la previsione della loro responsabilità per l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore o ad altri materiali protetti caricati dagli utenti;

– una autorizzazione da parte dei titolari dei diritti (che può anche consistere nella stipula di un apposito contratto di licenza) che i prestatori di servizi devono loro chiedere per concedere l’accesso al pubblico dei materiali protetti dal diritto d’autore;

– del diritto a favore degli autori, degli adattatori dei dialoghi, dei direttori del doppiaggio e degli artisti e degli interpreti ed esecutori, inclusi dei doppiatori, ad una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti esclusivi da essi concessi in licenza o trasferiti per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti dal diritto d’autore;

obblighi di trasparenza, di adeguamento contrattuale e di risoluzione del contratto di licenza esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell’opera;

– un maggior numero di eccezioni e limitazioni alle norme dettate dalla legge sul diritto d’autore e, quindi, maggiori opportunità per utilizzare il materiale protetto dal diritto d’autore;

– introduzione di una apposita disciplina per lo sfruttamento delle opere fuori commercio, ossia per quelle opereper le quali, ai sensi dell’art. 102-undecies della Legge sul D.A. introdotto dall’art. 1 del D. L.vo n. 177/2021, “…si può presumere in buona fede che l’intera opera o gli altri materiali non sono disponibili al pubblico tramite i consueti canali commerciali all’interno dell’Unione europea, in qualsiasi versione o supporto di memorizzazione. Si presumono fuori commercio le opere non disponibili nei canali commerciali da almeno dieci anni”.

 

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