Marchi di forma: qual è la forma sostanziale del prodotto non registrabile?
La forma di un prodotto non è registrabile come marchio quando: 1) essa è la forma imposta dalla natura del prodotto, 2) essa è la forma necessaria per ottenere un risultato tecnico, 3) essa dà valore sostanziale al prodotto (art. 9 D. L.vo n. 30/2005).
Con la sentenza n. 33100/2023, la Corte di Cassazione ha definito la nozione di “forma che dà un valore sostanziale al prodotto” nella causa instaurata dalle società cinesi Z.Z. Industry Group Co. Ltd e Z.T. Import and Export Co. Ltd, attive nella produzione e commercializzazione di motocicli, tra i quali i modelli «Cityzen», «Revival» e «Ves, contro la Piaggio & C. s.p.a., al fine di sentire accertare l’insussistenza della contraffazione del marchio tridimensionale Piaggio con i modelli da esse prodotti e commercializzati.
Il commento alla anzidetta sentenza a firma dell’Avv. Gilda GAGLIANO è pubblicato su “IL QUOTIDIANO GIURDICO” di WOLTERS KLUWER.
Marchi di forma: qual è la forma sostanziale del prodotto non registrabile (altalex.com)